Condividiamo volentieri il seguente testo, molto chiaro e preciso, scritto dall'Avv. Umberto Pantanella:
"Il diabete è una malattia che può determinare situazioni di svantaggio (o handicap), e invalidità civile o invalidità (o inabilità) parziale o totale al lavoro.
La legge appresta, al malato diabetico, ed a domanda dell'avente diritto, il riconoscimento dell’handicap, anche grave, o dell'invalidità, e in relazione alla percentuale riconosciuta, gli consente la tutela nel mondo del lavoro, al pari di ogni persona riconosciuta disabile o invalida.
Sin dal momento dell’assunzione, nello svolgimento del lavoro, nella sottoposizione a turni di lavoro, nell’assegnazione di mansioni compatibili con la patologia, nella scelta della sede di lavoro, nei permessi e nelle assenze, il lavoratore diabetico è tutelato.
Si tratta di un principio elementare del nostro ordinamento statale. Eguaglianza e parità.
Non siamo privilegiati, non approfittiamo del datore pubblico o privato, e non siamo obbligati per legge ad essere riconosciuti invalidi o handicappati, in quanto la domanda per il riconoscimento è volontaria.
Abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri di un lavoratore non affetto da alcuna patologia.
Se così non fosse, saremmo noi a discriminare.
Non possiamo accedere ad alcuni lavori, o partecipare a selezioni per Forze Armate, o carriere equiparate, o pilotare un aereo di linea, e comunque non possiamo essere adibiti a mansioni ritenute gravose o pericolose, per noi e per gli altri.
Mi sembra anche questo un principio di ragionevolezza e di buon senso.
A nessuno, che io ricordi per esperienza personale professionale, è stato mai inflitto un provvedimento disciplinare sanzionatorio per un episodio di ipoglicemia o iperglicemia durante l’orario di lavoro, a condizione sempre, però, che la patologia fosse nota e conosciuta al datore di lavoro.
Se è vero che "sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente" (art. 5 comma 1 legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori), noi dobbiamo informare della nostra patologia il medico competente, che opererà e vigilerà nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili.
È sempre possibile concordare una certa flessibilità negli orari, nei turni, e finanche nelle mansioni, con il datore di lavoro. Il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL, ma non è affatto impedita alcuna deroga “in melius”, ove possibile.
La legge n. 115 del 16 marzo 1987, che é una legge-quadro dedicata al diabete, all’art. 8 sancisce che il diabete privo di complicanze invalidanti “non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per l’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali”.
Di fronte ad una discriminazione o ad un diritto negato abbiamo le tutele giuridiche, frutto di anni di battaglie politiche e sociali.
Ma contro il pessimismo, l’auto-isolamento, e il timore di chiedere perché convinti di non ottenere nulla di quanto ci spetta, non c’è rimedio."
Tratto da pagina F.B. di Portale Diabete - Avv. Umberto Pantanella
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